Statuto


Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita con sede in Via Tasso n° 108, 00185 Roma, l'Associazione Italiana Esperti in Diagnostica Applicata ai Beni Culturali, altresì denominata dalla sigla AIEDABC. L'Associazione è a carattere professionale, apartitica, aconfessionale, senza finalità di lucro.


Art. 2 - Finalità

L'Associazione intende:

1. promuovere e coordinare iniziative volte al riconoscimento della figura professionale del Conservation Scientist al fine di realizzare un'organizzazione nazionale per la certificazione professionale.

2. divulgare e educare alla comprensione dell'importanza della Diagnostica applicata ai Beni Culturali nonché disciplinarla e svilupparla, al fine di una migliore salvaguardia e tutela dei beni stessi.

Per il conseguimento dello scopo sociale, l'Associazione intende:

a) promuovere azioni al fine di tutelare i diritti e gli interessi professionali e giuridici degli associati;

b) patrocinare gli interessi sindacali, legislativi, culturali degli associati. Garantire e promuovere il livello professionale e formativo degli stessi;

c) studiare regole guida, principi etici, norme morali comuni, al fine di creare il codice deontologico degli Esperti in Diagnostica Applicata ai Beni Culturali, a garanzia per gli utenti;

d) creare, promuovere ed intensificare le relazioni tra gli associati con l'obiettivo di sviluppare ed incentivare i rapporti interpersonali al fine di diffondere la cultura professionale, creare lo sviluppo di collaborazioni e lo scambio di informazioni;

e) promuovere, attraverso una collaborazione limpida e aperta di tutti gli organismi costituiti a tutela e a sviluppa di questa professione, la categoria degli Esperti in diagnostica applicata ai Beni Culturali, al fine di definire una strategia comune ed univoca nei rapporti con le Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni economico-sociali, nazionali o estere;

f) avviare, consolidare ed espandere rapporti di efficaci collaborazioni esterne con Enti, Istituti ed Organizzazioni riconosciute e non, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei fini connessi e complementari a quelli dell'associazione;

g) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere, sollecitare ed elaborare, autonomamente o su incarico di Enti pubblici ed organismi privati, ricerche e studi di interesse nazionale ed internazionale, in tutti i settori interessati alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio culturale, effettuando e partecipando a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento;

h) promuovere, organizzare e gestire iniziative editoriali, nonché iniziative di sensibilizzazione ed informazione, quali convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o la divulgazione delle problematiche relative alla Diagnostica applicata ai Beni Culturali e, in generale, alla Conservazione del Patrimonio culturale;

i) svolgere attività promozionale per la difesa, tutela e salvaguardia del patrimonio culturale nazionale nelle forme ed in tutti i modi consentiti a questa associazione;

j) federarsi con altre organizzazioni, anche diverse per scopo e Statuto, riguardanti la stessa professione;

k) ottenere per i propri Soci, e per quelli di Associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri Enti, e facilitazioni nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale dell'Associazione.


Art. 3 - Sponsorizzazione

L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate ai raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, ivi compresa la raccolta pubblica di fondi effettuata in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, la stipula di contratti di sponsorizzazione occasionale, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.


Art. 4 - Soci

Oltre ai Soci partecipanti all'Atto costitutivo, denominati Soci fondatori, l'Associazione si compone di Soci ordinari, Soci praticanti, Soci sostenitori, Soci onorari e Soci benemeriti.

Sono Soci le persone regolarmente ammesse a far parte dell'Associazione in base a quanto previsto dal presente Statuto.

Possono essere ammessi quali Soci ordinari:

a) le persone fisiche in possesso della laurea di primo livello nella classe di Laurea 41: Tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (o titolo equipollente conseguito presso Università straniere), e/o in possesso della laurea di secondo livello nelle classi di lauree specialistiche in Conservazione e Restauro del Patrimonio Storico-Artistico (classe 12) ed in Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (classe 11), e che, in entrambi i casi, abbiano maturato, almeno, l'esperienza professionale nella forma del tirocinio sperimentale, comunque della durata superiore ai tre mesi;

b) Le persone fisiche che abbiamo maturato una laurea di primo o secondo livello nelle classe di lauree appartenenti alla facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e che abbiano maturato almeno un'esperienza professionale biennale nel campo della Diagnostica applicata ai Beni Culturali;

c) Le persone fisiche che abbiano conseguito un master di primo o secondo livello nel settore della Diagnostica per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, e maturato un' esperienza professionale, almeno, annuale.

Sono Soci praticanti le persone fisiche che intendono far parte dell'Associazione pur non avendo ancora i requisiti previsti dallo statuto, ma che si impegnano ad acquisirli entro il periodo di un anno.

Sono nominati Soci sostenitori tutti coloro, persone fisiche o giuridiche: Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituti ed Aziende che, manifestando interesse nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e delle relative applicazioni nel settore della Diagnostica applicata ai Beni Culturali e della Conservazione in generale, contribuiscono, con libere elargizioni, in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione;

I Soci sostenitori devono indicare, all'atto dell'iscrizione, un loro rappresentante, a titolo di riferimento per l'Associazione, impegnandosi a segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti.

Possono essere ammesse nella categoria dei Soci onorari, in seguito a nomina dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, fino a dieci persone fisiche, all'anno, che abbiano dato, sia in Italia che all'Estero, con studi, opere ed altro, un contributo determinante alla Diagnostica applicata ai Beni Culturali e alla Conservazione dei Beni Culturali.

I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale. I Soci onorari decadono con il Consiglio Direttivo che li ha proposti e possono essere nuovamente nominati dall'Assemblea, su proposta del nuovo Consiglio Direttivo.

Possono essere ammesse nella categoria dei Soci benemeriti, in seguito a nomina dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche che si siano rese tali verso l'Associazione. I Soci benemeriti sono esentati dal pagamento della quota sociale e restano iscritti all'Associazione a vita, salvo loro recesso.

I Soci ordinari, sostenitori ed onorari che, essendo stati Soci per almeno cinque anni, abbiano raggiunto il 65° anno di età, riceveranno il titolo di Soci benemeriti dell'Associazione in seguito a nomina dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Possono inoltre, ad insindacabile e motivato giudizio del Consiglio Direttivo, essere ammessi, quali Soci ordinari, persone che, pur non rientrando nelle precedenti declaratorie, risultino avere titoli tali da portare un sicuro contributo di esperienze e di professionalità all'Associazione.


Art. 5 - Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione alla qualifica di Socio Ordinario è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo indicando tutti i dati anagrafici, il titolo di studio posseduto, l'attività professionale eventualmente svolta, la volontà di far parte dell'Associazione, la piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci.

La certificazione della competenza professionale dei Soci è basata unicamente sul Curriculum Vitae.

Tutte le domande che pervengono al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza firma dell'interessato non verranno prese in considerazione.

Il riconoscimento della qualifica di Socio Ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.

L'atto dell'assunzione della qualifica di Socio, l'Associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato, che ha anche valore di ricevuta per il versamento eseguito.


Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del Socio; il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni da Socio, a mezzo raccomandata r.r., al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo scadere dell'anno in corso purché sia presentato almeno tre mesi prima;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 settembre, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata, tuttavia l'associato versare la quota relativa all'anno in corso.

c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. L'esclusione può essere adottata dal Consiglio Direttivo quando il Socio abbia commesso delle infrazioni allo statuto o al regolamento o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, quando il comportamento dell'associato è tale da arrecare danni morali e materiali all'Associazione.

I provvedimenti di decadenza ed esclusione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato, la delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata r.r. con ricevuta di ritorno.

L'indisciplina o l'indegnità accertate dal Consiglio Direttivo sono altresì cause della perdita della qualifica di associato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci. Il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto a pena di decadenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.


Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I Soci, di ogni categoria, hanno l'obbligo:

a) di comunicare eventuali cambiamenti dei dati forniti all'atto dell'iscrizione;

b) di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali;

c) di frequentare l'Associazione, collaborando con gli Organi Sociali per la realizzazione delle finalità associative;

d) di mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'Associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con l'Associazione;

e) di pagare annualmente la quota sociale di adesione, per le categorie per cui è prevista, e le altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità e termini fissati dal Consiglio Direttivo.

f) di rispettare le norme comportamentali ed etiche riportate dal Codice Deontologico redatto dall'Associazione.


Art. 8 - Attività

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea

per approvare:

a) il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo,

b) la relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso;

per determinare:

a) eventualmente le quote associative

b) eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche.


Art. 9 - Regolamento

L'attività dell'Associazione è disciplinata dal regolamento. Esso non rappresenta la strategia dell'Associazione, che è invece riportata nello statuto. Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo si giudichi necessario. Ogni associato può suggerire le modifiche del regolamento al Consiglio direttivo, successivamente queste verranno discusse in Assemblea e se approvate andranno a modificare il regolamento stesso.


Art. 10 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi e dl terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte.


Art. 11 - Quote associative

Le quote o contribuiti associativi sono intrasmissibili, vengono stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno ed hanno validità annuale. Esse costituiscono il libero apporto dei soci al sostentamento dell'Associazione.

Le quote associative si distinguono:

a) in quote ordinarie: le quote o i contributi annuali di esercizio. Tale quota associativa è dovuta fin dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce e deve essere versata entro il 28 febbraio. Si applica una penale del trenta percento sulla quota vigente in caso di versamento dopo il ma entro il 30 giugno, ed una penale del cinquanta percento in caso di versamento 28 Febbraio oltre il 30 Aprile, comunque non oltre il 30 settembre;

b) in contributi straordinari volontari: questi sono soggettivi e nominativi, a fondo perduto o restituibili senza interessi (infruttiferi) secondo le apposite delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di definire l'ammontare delle quote suddette, diversificando, anche, gli importi in relazione alle categorie dei Soci.


Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo. il Presidente, il Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori ed Il Collegio dei Probiviri.


Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta dai Soci onorari e benemeriti e da tutti i soci ordinari ed i rappresentanti dei Soci sostenitori, qualora siano in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'esercizio antecedente quello in cui si tiene l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'Associazione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 20% dei soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene diramato dal Presidente almeno venti giorni prima della data della riunione e deve specificare luogo, data e ora della riunione, nonché gli argomenti dell'ordine del giorno. La convocazione avviene mediante affissione di avviso presso la sede sociale, tramite inserto sulla rivista dell'Associazione, oppure semplice avviso inviato a tutti i soci attraverso posta, lettera circolare con affrancatura ordinaria o raccomandata r.r., e/o posta elettronica. Nei casi di urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente con sette giorni di preavviso.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, che può essere lo stesso o diverso da quello dell'Associazione. Esso ha il seguenti compiti:

a) leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;

b) accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;

c) mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;

d) curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;

e) dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea è, di norma, il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un Socio.

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, è sovrana e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

All'Assemblea ordinaria spetta:

a) discutere e deliberare su qualsiasi argomento messo all'ordine del giorno e riguardante la categoria e gli scopi sociali;discutere e deliberare sulla relazione del Presidente dell'Associazione circa l'attività svolta e sul bilancio riguardanti l'anno precedente, nonché sul bilancio preventivo per l'anno in corso;

b) individuare le linee di azione, i settori di intervento e le priorità di attuazione degli obiettivi dell'Associazione per rispondere alle esigenze degli Associati;

c) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

d) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e disporre la revoca dei componenti di tali organi nei casi previsti dallo Statuto. A tal fine, elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i Soci che hanno diritto di partecipazione in Assemblea, che controllano lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche Sociali;

e) deliberare sulle modifiche allo Statuto.

L'Assemblea in sede Straordinaria delibera:

a) l'eventuale scioglimento della Associazione e la nomina del liquidatore;

b) su quant'altro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono approvate in sede ordinaria a maggioranza semplice.

In sede straordinaria le deliberazioni sono approvate con la maggioranza quantificata nei due terzi. Il voto potrà essere espresso previa definizione delle modalità da parte dell'Assemblea medesima: per alzata di mano, per appello nominale, per divisione o per scrutinio segreto ed in altro modo.

Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dell'Associazione e raccolto in un libro dei verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Il verbale resta sempre depositato presso la sede dell'Associazione ed ogni Socio può consultarlo e chiederne copia.


Art. 14 - Consiglio direttivo

IL Consiglio Direttivo è l'organo di direzione dell'Associazione, a cui è demandata la gestione dell'Associazione con delega completa a deliberare su tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelle di competenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri dispari, scelti tra i soci dall'Assemblea generale, che restano in carica due anni, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Gli Associati per essere eleggibili, dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) non avere carichi pendenti o procedure penali in corso;

b) essere in regola con il versamento della quota sociale.

Il Consiglio, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere o Segretario-Economo ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione, almeno 15 giorni prima, in Sede, della convocazione e dell'ordine del giorno. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale, telefonico o mediante posta elettronica. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione. Per adempiere alle formalità sopra elencate, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'Associazione.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza della carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Al consigliere decaduto o dimissionario si sostituisce il primo dei non eletti, come previsto da statuto, ma ove il numero dei consiglieri in carica scenda a tre, l'intero Consiglio dovrà essere rieletto.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

I verbali delle riunioni dovranno essere trascritti nell'apposito libro sociale a cura del Segretario e sottoscritti dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo conto della gestione all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali.

E' compito del Consiglio Direttivo curare l'osservanza delle prescrizioni statuarie e degli eventuali regolamenti; deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e sull'esclusione per indegnità dei Soci medesimi e stabilire le quote associative annuali; assumere ogni altra iniziativa che non competa, a norma di legge e di statuto, ad altri organi dell'Associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.


Art. 15 - Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci. Egli resta in carica due anni ed assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio e possiede la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione. In caso di sua assenza, è sostituito dal Vicepresidente. Può delegare, se lo ritiene opportuno, per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza, altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, tenendo comunque informato il Presidente stesso.


Art. 16 - Segretario, tesoriere, segretario-economo

Il Segretario, è nominato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi. Cura l'esposizione, nella sede sociale, della convocazione delle assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente dell'Associazione. Il Tesoriere tiene la contabilità dell'Associazione, è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo i bilanci economici, pagamenti ed incassi, dovuti allo svolgimento dell'Attività sociale, provvedendo a redigere un'apposita relazione che, votata dal Consiglio, verrà fatta propria dal Presidente. Il Tesoriere decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo o dell'Assemblea. La figura del Tesoriere può essere ricoperta dal Segretario dell'Associazione, riassumendo in un'unica figura, quella del Segretario-Economo, le due cariche.


Art. 17 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, rieleggibili, tra cui un Presidente, e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea, anche fra i non associati, e rimane in carica due anni. Sono demandate al Collegio dei Probiviri tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra i Soci e gli Organi dell'associazione.


Art. 18 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è un organo eventuale dell'Associazione che può essere istituto per volontà dell'Assemblea dei Soci. Il collegio è composto da tre membri, rieleggibili, fra cui un Presidente, in possesso dei requisiti di legge, e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non iscritti all'Associazione, nominati per un periodo di due anni. Nessun membro del Collegio può essere anche membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio ha il compito di controllare la correttezza della gestione amministrativa dell'Associazione, in relazione alle norme di legge e di Statuto, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Tesoriere o del Segretario-Economo. In occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo il Collegio deve predisporre una relazione annuale dei bilanci ed esporla all'Assemblea dei Soci.


Art. 19 - Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assorbimento di uno specifico incarico, preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.


Art. 20 - Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti;

b) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o Istituzioni, nazionali o esteri;

c) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Istituzioni o di Enti Pubblici, nazionali o esteri; avanzi di gestione;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali; ogni altro bene, donazioni, lascito e rendita di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo, purché legittimo.


Art. 21 - Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

Il bilancio preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dai Soci e le altre eventuali forme di finanziamento. In uscita deve indicare gli impegni competenti all'esercizio, divisi per voci. Il bilancio consuntivo è composto da un rendiconto economico, redatto in corrispondenza delle voci del preventivo, e da un rendiconto finanziario, elaborati materialmente dal Tesoriere o Segretario-Economo. Il rendiconto economico, evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la corrispondenza tra preventivo e consuntivo Il Consiglio Direttivo entro quaranta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.


Art. 22 - Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente al Presidente, al Tesoriere nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.


Art. 23 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.


Art. 24 - Revisione dello statuto

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.


Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 26 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.